Fare testamento significa DISPORRE in ordine al nostro patrimonio, ma anche porre in essere disposizioni non patrimoniali. L’art. 587, secondo comma, cod. civ. ne sancisce l’importanza: “le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.

In particolare nel testamento si possono inserire:

  • riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (art. 254 cod. civ.)
  • designazione di un tutore per il proprio figlio minore (artt. 348 e 408 cod. civ.)
  • designazione di un amministratore di sostegno per il proprio figlio (art. 408 cod. civ.)
  • dichiarazioni di carattere morale 
  • disposizioni sul proprio funerale, sulla sepoltura o sulla cremazione
  • disposizioni relative al cosiddetto testamento biologico (DAT, disposizioni anticipate di trattamento, regolate dalla legge n. 219/2017): ad esempio sui trattamenti sanitari, nutrizione e idratazione artificiali, sedazione profonda, disposizioni relative ai propri organi.